CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 25

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 6 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' e comunque oltre le ore otto giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore. È considerato lavoro notturno quelle effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) previsti dai successivo del presente contratto. Per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo. Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la 1ª ora................................................ 25 % ore successive........................................... 30 % 2) lavoro compiuto nei giorni festivi....................... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati........ 30 % 4) lavoro ottenuto in turni avvicendati: turni diurni............................................. 4 % turno notturno........................................... 25 % 5) lavoro straordinario festivo - lavoro straordinario not- turno (compreso e non compreso in turni avvicendati)......... 60 % Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennità di contingenza secondo la misura nota al momento della liquidazione delle maggiorazioni stesse. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezza ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo. Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al presente articolo (48 o 60) sarà applicata la percentuale di maggiorazione del 60%.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-25

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