CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 27
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITÀ
In vigore dal 6 dic 1960
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festività viene regolato come segue:
1) Per le festività di cui al punto b) dell'
qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio;
qualora vi sia prestazione, in aggiunta alla normale retribuzione di cui sopra, al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione per le ore lavorate, maggiorata della percentuale per lavoro festivo o per straordinario festivo.
2) Per le festività elencate al punto c) dell'
qualora non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio; determinata in ragione di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale;
in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, oltre alla normale retribuzione di cui sopra sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo o straordinario festivo.
3) Festività di Pasqua
Per il giorno di Pasqua, data la particolare caratteristica di tale festività, sarà corrisposta una giornata di intera retribuzione.
Il trattamento economico previsto ai comma 1), 2) verrà praticato anche qualora la festività coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo, a meno che non si proceda, a spostare la festività stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-27