CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 31

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 6 dic 1960
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. - La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1) sottoporrà in ogni caso il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita alla mansione che gli viene affidata ad anche successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) ove l'azienda lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano, sottoporrà i lavoratori a periodiche visite mediche, anche per quelle lavorazioni per le quali ciò non sia direttamente previsto dalla legge; 3) doterà i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica entità possono riuscire nocivi alla salute dei lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, ma di uso personale come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sarà sempre accertata l'efficienza. La fornitura di tali mezzi avverrà a cura ed a completo carico dell'azienda; 4) curerà che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Le aziende cureranno che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, che verranno periodicamente disinfettati. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-31

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