CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 33
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
In vigore dal 6 dic 1960
È vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di età minore degli anni 14.
È inoltre vietato adibire;
a) i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto dei pesi su carriola e su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
b) le donne minorenni nei lavori di pulizia, di manutenzione, lubrificazione dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino dei vagonetti;
d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
e) l'azienda, ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvederà ad affiggere una tabella riportante i limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all'età dei lavoratori, nonché a concedere ai lavoratori stessi, che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore a 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti, che saranno emanate in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-33