CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 32
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 6 dic 1960
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore ai proprio superiore diretto, il quale provvederà che vengano prestate le cure del pronto soccorso.
Al termine del periodo di invalidità temporanea, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, il lavoratore dovrà presentarsi alla direzione della fabbrica per ricevere disposizioni relative alla ripresa del proprio lavoro.
In caso di infortunio, sul lavoro, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a mesi 10, senza, interruzione di anzianità.
Qualora durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte, o all'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto, il quale ne informerà la direzione per i provvedimenti del caso.
I lavoratori infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione per la giornata in corso.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera, di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-32