CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 34

MATRIMONIO

In vigore dal 6 dic 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia. In base a tale accordo l'operaio ha diritto, in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi. Al lavoratore che contragga matrimonio verrà inoltre corrisposta, da parte dell'azienda, una gratifica straordinaria ragguagliata all'importo di 4 giornate di retribuzione; a richiesta poi del lavoratore l'azienda concederà in occasione ed in aggiunta al periodo di congedo di cui sopra, un permesso non retribuito della durata fino a 4 giorni lavorativi. Nel caso in cui l'istituto del congedo matrimoniale previsto dalle vigenti disposizioni subisse miglioramenti, sia in rapporto al trattamento economico, che per quanto concerne il permesso, l'azienda, dedurrà dai rispettivi titoli i miglioramenti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-34

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