CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 29

CHIAMATA ALLE ARMI

In vigore dal 6 dic 1960
La chiamata alle armi, quando il lavoratore abbia maturato una anzianità di almeno 3 mesi, non risolve il rapporto di lavoro e durante il periodo del servizio di leva il lavoratore viene considerato in aspettativa, con decorrenza della sola indennità di anzianità, semprechè il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il lavoratore potrà prolungare l'aspettativa al massimo fino ad un mese dopo la data del congedamento. Scaduto tale termine senza che il lavoratore si sia presentato in servizio, l'azienda potrà considerarlo dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-29

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