CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 26
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 6 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all';
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio, del 4 novembre e le altre che eventualmente in sostituzione od in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le seguenti solennità:
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio - Epifania
3) 19 marzo - S. Giuseppe
4) il giorno di lunedi dopo Pasqua
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto - Assunzione
9) 1 novembre - Ognissanti
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione
11) 25 dicembre - S. Natale
12) 26 dicembre - S. Stefano
13) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
d) il giorno di Pasqua.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività infrasettimanali oltre od in luogo di talune di quelle sopra elencate, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato e variato con le nuove festività riconosciute.
Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto, nei casi consentiti e con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall' del presente contratto.
Il lavoro nelle festività di cui alle lettere b), c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità, purchè si faccia luogo al trattamento economico previsto dall' del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-26