CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 23
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 6 dic 1960
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge, fermo restando che per il personale di attesa e per quello adibito a lavori a turni avvicendati od a ciclo continuo, il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-23