CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 38
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 6 dic 1960
I lavoratori, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale.
Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, e di educazione tanto verso i superiori quanto verso i compagni di lavoro.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti coi rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-38