CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 40

PERMESSI DI ENTRATA E USCITA

In vigore dal 6 dic 1960
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. I lavoratori licenziati e sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della direzione. Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore sia (di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. Il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore al capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Al lavoratore che ottenga il permesso entro la prima mezz'ora di lavoro non compete alcuna retribuzione. Per motivi di carattere eccezionale il permesso potrà essere chiesto dal lavoratore in qualsiasi momento. In tal caso il lavoratore verrà retribuito per la durata del lavoro effettivamente prestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-40

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