CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 42

CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI

In vigore dal 6 dic 1960
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto. Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli potrà interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare quando lo ritenga. In caso di licenziamento o di dimissioni prima di lasciare il servizio, il lavoratore dovrà restituire tutto quello che ha ricevuto in consegna. Qualora non restituisca tutto o parte di quanto avuto in consegna, gli potrà venire addebitato il relativo importo all'atto della liquidazione. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità, sempre che però ne abbia tempestivamente informato la Direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti, che siano imputabili a sua colpa e negligenza ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'. Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l'autorizzazione scritta del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'azienda di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
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