CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 47

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 6 dic 1960
Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione. Le controversie collettive per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, provinciali o nazionali, per la loro definizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-47

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