CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 52

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 6 dic 1960
Nel caso dei dimissioni dell'operaio l'azienda corrisponderà l'indennità di anzianità di cui all' nella seguente misura: 1) il 50% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 2 e fino a 5 anni; 2) il 75% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 5 e fino ai 10 anni; 3) il 100% per anzianità, ininterrotta presso la stessa, azienda oltre i 10 anni; 4) il 100% in caso di dimissioni per matrimonio, gravidanza e puerperio; 5) il 100% agli operai che si dimettono dopo il 60° anno di età; 6) il 100% alle operaie che si dimettono dopo il 65° anno di età; Per i primi due anni di anzianità non verrà corrisposta alcuna percentuale di indennità di anzianità: detti due anni per gli apprendisti, decorrono dalla fine del periodo di apprendistato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-52

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