CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 57
PERMESSI
In vigore dal 6 dic 1960
Agli operai che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacati, dalle Federazioni Nazionali di Categoria, delle Camere del lavoro e delle Unioni Provinciali, dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui l'operaio appartiene dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-57