CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 53

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 6 dic 1960
In caso di morte del prestatore di lavoro, la indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, in conformità, comunque alle disposizioni di legge. Per quanto concerne la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto e l'attribuzione di esse, in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nell'articolo 2122 del Codice Civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-53

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