CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 50
PREAVVISO
In vigore dal 6 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell' o le dimissioni dell'operaio potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di sei giorni (48 ore) per anzianità ininterrotta fino ad un anno e 15 giorni (120 ore) per anzianità superiore.
A tutti gli effetti del presente contratto, il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità. L'Azienda, può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga per le ore mancanti al compimento del preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-50