CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 46

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 6 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto, potrà essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità: Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) assenze per cause non. giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre cinque giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare, di cui al punto d) dell', sempre che la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudizio per azione commessa, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda e di lavorazione; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenute nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell', sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno per l'azienda stessa: i) trascuranza nell'adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'. 2) Senza preavviso e senza indennità per anzianità: Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in conffessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda e di lavorazione; c) trafugamento di schede e disegni di macchine di utensili, o comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione; d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno per l'azienda, stessa; e) insubordinazione verso i superiori accompagnate con atti delittuosi; f) recidiva nella mancanza di cui al punto g) del l' qualora vi sia dolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-46

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