CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 46
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
In vigore dal 6 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto, potrà essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità:
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) assenze per cause non. giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre cinque giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare, di cui al punto d) dell', sempre che la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudizio per azione commessa, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda e di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenute nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell', sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno per l'azienda stessa:
i) trascuranza nell'adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'.
2) Senza preavviso e senza indennità per anzianità:
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in conffessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda e di lavorazione;
c) trafugamento di schede e disegni di macchine di utensili, o comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno per l'azienda, stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnate con atti delittuosi;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto g) del l' qualora vi sia dolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-46