CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 41

ASSENZE

In vigore dal 6 dic 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Ogni assenza non giustificata o non autorizzata, potrà essere punita con la multa dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Ripetendosi o prolungandosi le assenze ingiustificate il lavoratore potrà essere punito a termini degli . Tutte le assenze ancorchè giustificate o autorizzate, comportano la perdita della retribuzione per il tempo della loro durata. Sarà considerato assente qualsiasi lavoratore che non avrà fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), a meno che non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; ma in tal caso sarà ritenuto ritardatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-41

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