CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 45

MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 6 dic 1960
Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto all' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga ai divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino l'azienda di attuare tale divieto; e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per uso proprio, con lieve danno dell'azienda stessa: f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiali dell'azienda e di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario, o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; g) che effettui movimento irregolare di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verrà applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione nei casi di maggior rilievo. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, sarà devoluto alle istituzioni assistenzali o previdenziali di carattere aziendale esistenti o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
Storico versioni

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