CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 45
MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 6 dic 1960
Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga ai divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino l'azienda di attuare tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per uso proprio, con lieve danno dell'azienda stessa:
f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiali dell'azienda e di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario, o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
g) che effettui movimento irregolare di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verrà applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione nei casi di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, sarà devoluto alle istituzioni assistenzali o previdenziali di carattere aziendale esistenti o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-45