CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 44

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 6 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali, potranno essere punite, a seconda della; gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale: 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4. Ogni provvedimento disciplinare adottato nel confronti di un lavoratore, dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-44

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