CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 55
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 6 dic 1960
L'azienda dovrà consegnare entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro tutti i documenti in regola, compreso il libretto di lavoro. Il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.
Nel caso in cui da parte dell'azienda, non fosse possibile consegnare tutti i documenti al lavoratore, dovrà essere rilasciata allo stesso una dichiarazione scritta giustificativa onde consentire al lavoratore di munirsi dei documenti necessari per iniziare un nuovo eventuale rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-55