CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici

Art. 1

CRITERI DI APPARTENENZA

In vigore dal 6 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22 OTTOBRE 1958 DA VALERE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA SPECIALE dell'INDUSTRIA DEI DIELETTRICI In Milano, addì 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dottor Gottardo Brioschi; assistito dai signori Comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damion, Angelo Mazziali e Angelo Evalini, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Guaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Pereri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassani, Croci, ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig. Dionigi Coppo, assistito dal dott. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e dott. Tullio Repetto; In Milano, addì 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dottor Gottardo Brioschi; assistito dai signori Comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal Sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Signor Verledo Guidi; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell'industria dei dielettrici. . CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo far luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, semprechè non partecipino con abituale continuità al lavoro manuale. Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-1

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