CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 14
TRASFERIMENTI
In vigore dal 6 dic 1960
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa località, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sarà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i famigliari che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.
Gli verrà inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per sè e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento, la trasferta di cui all'.
Oltre a quanto sopra previsto, gli verrà corrisposto, se celibe, una indennità di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andrà a percepire nella nuova residenza. Se capo famiglia detta indennità sarà commisurata a 30 giorni di retribuzione.
L'operaio ha inoltre il diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dal presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-14