CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici

Art. 11

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 6 dic 1960
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali è normalmente adibito e che gli venissero eventualmente comandati tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine. In questo caso, gli sarà corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni, se superiore a quello che egli normalmente percepisce, mentre continuerà a percepire il salario corrispondente alla propria qualifica, se quello relativo alle nuove mansioni sarà inferiore. Nel caso che il predetto passaggio di mansioni avvenga per sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio o permesso, il lavoratore continuerà a percepire il proprio salario, sempre che non venga adibito alle mansioni superiori per il periodo maggiore di due giorni, nel qual caso percepirà il salario superiore per l'intero periodo. Il lavoratore che per almeno 45 giorni continuativi disimpegna mansioni superiori alla sua qualifica, passa nella qualifica superiore con la retribuzione corrispondente, tranne il caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso o per infortunio. Tutti i suddetti passaggi di qualifica non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianità; perciò non si dovrà provvedere ad alcuna liquidazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-11

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