CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici
Art. 4
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 6 dic 1960
Il lavoratore potrà essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a 6 giornate lavorative, durante il quale sarà reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, nè indennità.
Tale periodo potrà essere di comune accordo prorogato a 15 giorni lavorativi; tale accordo dovrà risultare da comunicazione scritta al lavoratore.
La paga fissata al lavoratore decorre dal primo giorno di assunzione e non può in ogni caso esser inferiore al corrispondente minimo contrattuale per la categoria alla quale lo stesso viene assegnato. Il lavoratore che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio.
Il lavoratore che nel corso od al termine del periodo di prova non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto in base alla paga fissata all'atto dell'assunzione, corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Il servizio prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-coo-4