CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 11
TRASFERTE
In vigore dal 6 dic 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio la azienda
corrisponderà:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai
normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti
della normalità - quando la, durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per
l'espletamento della missione;
d) una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera
comprensiva della contingenza per ogni giorno di missione, se la missione dura oltre le 24 ore.
Qualora il datore di lavoro richieda all'impiegato delle
prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate come straordinario.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o piegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-11-2