CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 6

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 6 dic 1960
L'azienda corrisponderà la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. In caso di conferma dell'impiegato, ultimato il periodo di prova, gli sarà riconosciuto agli effetti del godimento anche il periodo di prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-6-2

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