CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 6
TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 6 dic 1960
L'azienda corrisponderà la tredicesima mensilità pari alla
retribuzione globale mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il corso dell'anno l'impiegato non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
In caso di conferma dell'impiegato, ultimato il periodo di prova,
gli sarà riconosciuto agli effetti del godimento anche il periodo di prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-6-2