CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 10
TRASFERIMENTI
In vigore dal 6 dic 1960
;
All'impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all'altro
della stessa azienda, situato in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sarà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono; nonché per le masserizie.
Gli verrà inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del
viaggio, per sè e per i familiari conviventi che lo seguano nel trasferimento, la trasferta di cui all'.
Oltre quanto sopra previsto, gli verrà corrisposto, se celibe,
un'indennità di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andrà a percepire nella nuova residenza. Se capo-famiglia, dettare indennità sarà commisurata a 30 giorni di retribuzione.
L'impiegato ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese
effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto.
L'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto, se
licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dal presente contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-10-2