CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 14
ORARI DI LAVORO
In vigore dal 6 dic 1960
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle
norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato non potrà superare le quattro ore e
dovrà cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a ricupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all' per le ore lavorate in, più fino alle 48 settimanali.
Per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di
stabilimento, varrà la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.
Per le ore prestate in più, oltre le otto ore giornaliere nei
primi cinque giorni della settimana, ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 18 settimanali, l'impiegato avrà diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria, di cui al predetto .
Agli impiegati ai quali è consentita, in deroga od orario di
lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore dieci giornaliere o sessanta settimanali, sarà compensato nella misura, indicata dal precedente comma.
Restano ferie le condizioni di miglior favore, non derivanti, da
circostanze contingenti o di natura transitoria.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla
disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed a sensi dell' n. 2 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 955 (Regolamento per la applicazione del regio decreto-legge sopracitato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione -dell'orario di lavoro - "quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quelle avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima, categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-14-2