CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 15

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 6 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuate oltre i limiti dell' o comunque oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per oli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali if vigore. È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà, essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo. Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto o autorizzato. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale): per la prima ora................................. 25% per le ore successive............................ 35% 2) lavoro compiuto nei giorni festivi............... 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati...................................... 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni..................................... 4% turni notturni................................... 25% 5) lavoro straordinario festivo - lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): per la prima ora................................. 60% per le ore successive............................ 75% Il lavoro straordinario e quello festivo verrà compensato, in aggiunta alla normale retribuzione, maggiorata delle percentuali di cui sopra. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-15-2

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