CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 13
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 6 dic 1960
Lo stipendio dovrà essere corrisposto non oltre la fine del mese,
con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabile.
Nel caso che l'azienda, ritardi di oltre dieci giorni il pagamento
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più dei tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi
costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, non dovrà mai
superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-13-2