CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 8
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In vigore dal 6 dic 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento.
Inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento e semprechè abbia un'anzianità come operaio superiore, ai sei anni compiuti, di un'anzianità convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio.
Dichiarazione a verbale
Qualora, in conseguenza del passaggio ad impiegato, il lavoratore
dovesse usufruire di un periodo di ferie inferiore a quelle già godute quale operaio, manterrà il precedente miglior trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-8-2