CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 12
INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE
In vigore dal 6 dic 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge la sua attività non esistono possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti Km. 5, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale, corrisponderà un adeguato indennizzo, da stabilirsi di comune accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-12-2