CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 7
MUTAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 6 dic 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere
assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico, nè alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di
prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, avverrà senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma
precedente, il disimpegno delle mansioni superiori può essere effettuato anche non continuativamente purchè la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie.
Lo svolgimento di mansioni superiori in sostituzione di altro
impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc. non darà luogo al passaggio di categoria, salvo il caso di mancata riammissione nelle sue precedenti mansioni dell'impiegato sostituito.
All'impiegato che comunque sia destinato a compiere mansioni
inerenti alla categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della categoria e quella della categoria superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-7-2