CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 2

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 6 dic 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo si intenderà ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende; b) per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attività. Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all' e non è ammessa, nè la protrazione, nè la rinnovazione. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria, o durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a secondo che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda, non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza impiegati di cui all' non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-2-2

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