CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 27
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 6 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causata da provvedimenti disciplinari ai sensi dell' della regolamentazione operaia, per l'anzianità derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 20 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro Sud, oppure per la anzianità maturata, nella qualifica speciale per effetto del presente contratto, al lavoratore compete, per ogni anno compiuto di anzianità maturata, nella qualifica anno compiuto di anzianità maturata, una indennità pari a:
14 giorni della retribuzione mensile, dalla data di assunzione come qualifica speciale e fino al 31 dicembre 1958;
16 giorni della retribuzione mensile per l'anzianità successiva.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi; con esclusione delle frazioni di mese.
L'indennità di anzianità di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non può risalire oltre il 1 gennaio 1945.
L'indennità di anzianità in caso di licenziamento sarà liquidata secondo le misure e le modalità tutte previste dall' del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme di cui al primo comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale.
Sempre nell'ipotesi di provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianità di servizio in tale qualifica abbia superato i 18 anni, il lavoratore avrà diritto alla misura dell'indennità di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La liquidazione delle indennità, determinate ai sensi dei comma precedenti, sarà fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennità di licenziamento si fa riferimento all'articolo 2121 del Codice Civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-27