CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 24
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 6 dic 1960
Per quanto riguarda, il trattamento in caso di gravidanza e
puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza
o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e, semprechè dette disposizioni risultino più favorevoli alle lavoratrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-24