CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici

Art. 29

TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE

In vigore dal 6 dic 1960
a) Trattamento economico minimo. La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, è fissata nelle tabelle allegata che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato settimanalmente oltre le 44 e fino alle 48, od oltre le 48 e fino alle 60 (discontinui), fermo restando quanto previsto dall' della presente regolamentazione operaia, verrà corrisposta all'appartenente alla qualifica speciale una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennità di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso, di sei quote orarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-29

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