CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici

Art. 23

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 6 dic 1960
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, e semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (esempio ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), è dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per 6 mesi, agli aventi anzianità di servizio fino ai 5 anni; 2) conservazione del posto per 9 mesi, agli aventi anzianità di servizio fino ai 10 anni; 3) conservazione del posto per 11 mesi, agli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni. Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per il primo mese ed alla metà di essa per gli altri tre successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi ed alla metà di essa per i successivi quattro mesi; nel terzo caso alla corresponsione della retribuzione per i primi tre mesi ed alla metà di essa per i successivi sei mesi. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso. L'eventuale anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale (ex equiparati) è considerata convenzionalmente utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entità. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge e di contratto. L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-23

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