CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 19
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 6 dic 1960
Per il caso di matrimonio sarà concesso al lavoratore un permesso
di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sarà corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto della Previdenza Sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-19