CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici

Art. 15

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 6 dic 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO Nel caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subirà riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-15

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