CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 15
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 6 dic 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
Nel caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata
dell'orario di lavoro di cui all' della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subirà riduzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-15