CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 12
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 6 dic 1960
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a dieci aumenti biennali, nella misura del:
4% per i primi due bienni;
5% per i bienni successivi fino al decimo.
Gli aumenti periodici di anzianità, già maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono però gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo
al 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici per l'anzianità utile nel periodo compreso fra il 10 gennaio 1937 e il 14 giugno 1952, già calcolati sul solo minimo tabellare, sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. Tali quote sono elevate, con decorrenza 15
ottobre 1958, alle seguenti nuove misure globali:
====================================================================
| 1° GRADO | 2° GRADO
_-------------------_------------------
| uomini | donne | uomini | donne
_---------_---------_---------_--------
| | | |
Superiori ai 20 anni......... | 465 | 410 | 300 | 340 Dai 18 ai 20 anni............ | 410 | 325 | 370 | 280 Dai 16 ai 18 anni............ | -- | -- | 300 | 250 Inferiori ai 16 anni......... | -- | -- | 250 | 225 | | | |
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952
vanno calcolati oltrechè sul minimo di stipendio anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto e devono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo contrattuale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare, con applicazione del 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio ai grado superiore, sarà mantenuto al
lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente.
Sempre nel caso di passaggio di grado, la frazione di biennio in
corso ai momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità nel nuovo grado.
In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore
proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex novo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrerà dalla data del riconoscimento di tale nuova qualifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-12