CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 6 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' della regolamentazione operaia o comunque oltre le 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dallo sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio dei sabato. È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività nazionale previsti dall' commi a), b) e c). Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo settimanale e domenicale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo debbono essere disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno feriale....................... 25% 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi................................................... 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati......... 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni..... 4% turni notturni............................................ 25% 5) lavoro straordinario festivo.............................. 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) prima ora.............................. 60% ore successive............................................ 75% Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di cui all' e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alla ore 22 la mezz'ora di riposo (prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla diminuzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni avvicendati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-11

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