CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 9
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 6 dic 1960
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-9