CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 5
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
In vigore dal 6 dic 1960
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce di per sè motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'anzianità di servizio prestato come operaio si considera utile nella misura prevista dai singoli istituti della presente regolamentazione.
All'operaio che venga passato alla qualifica speciale e nei cui confronti si interrompa, comunque, la maturazione di uno dei premi di anzianità di cui all' della regolamentazione operaia, dovrà essere concesso il relativo premio ragguagliato a tanti ratei annuali quanti sono gli anni interi di servizio prestato dal lavoratore nelle categorie operaie, in base alla retribuzione in vigore al momento della liquidazione.
In analogia a quanto disposto dal precitato della regolamentazione operaia, resta, stabilito che la corresponsione di cui al 30 comma assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-5