CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici
Art. 6
PASSAGGIO DI MANSIONI
In vigore dal 6 dic 1960
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dall'osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera, in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine o comunque non deve recare menomazione o pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
Nell'ipotesi, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuerà a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore.
Il lavoratore che, per almeno 60 giorni continuativi, disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado, tranne che nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa.
Ovviamente i passaggi di mansioni non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-6