CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 17
FERIE
In vigore dal 6 dic 1960
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi della retribuzione percepiti in servizio. I periodi di riposo sono:
per ognuno dei primi 2 anni di anzianità di servizio giorni 15
lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio fino a
10, giorni 20 lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio fino al
20, giorni 25 lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianità di servizio, oltre
il 20, giorni 30 lavorativi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e le
festività previste dal presente contratto cadenti in tale periodo, non verranno computate agli effetti delle ferie. La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Le ferie non competono all'impiegato in corso di prova; però il
periodo di prova deve essere computato agli effetti dell'anzianità feriale per l'impiegato che sia stato confermato.
L'impiegato può chiedere il godimento delle ferie nell'anno
feriale di maturazione; qualora l'impiegato venga licenziato nel corso di detto anno avrà diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie maturate e non ancora godute, come anche sarà tenuto al rimborso del corrispondente indennizzo per i dodicesimi di ferie goduti in più del diritto maturato.
Il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del
periodo di preavviso per risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; in
caso di ingiustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato, con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta, nel periodo di ferie.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-17-2