CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 21

GRAVIDANZA E PUERPERIO

In vigore dal 6 dic 1960
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo, di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga, una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, e semprechè dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-21-2

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