CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 25

PERMESSI

In vigore dal 6 dic 1960
Semprechè vi siano motivi, giustificati e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà che l'impiegato che ne faccia richiesta si assenti dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza. Per l'impiegato che contrae matrimonio il permesso di giorni 15 (quindici) retribuiti, stabilito a norma di legge, sarà computato con esclusione dei giorni festivi. Il permesso matrimoniale e quelli eventualmente concessi in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non verranno computati come ferie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-25-2

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