CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 25
PERMESSI
In vigore dal 6 dic 1960
Semprechè vi siano motivi, giustificati e compatibilmente con le
esigenze del servizio, l'azienda consentirà che l'impiegato che ne faccia richiesta si assenti dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza.
Per l'impiegato che contrae matrimonio il permesso di giorni 15
(quindici) retribuiti, stabilito a norma di legge, sarà computato con esclusione dei giorni festivi.
Il permesso matrimoniale e quelli eventualmente concessi in
occasione di decesso di familiari dell'impiegato non verranno computati come ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-25-2